Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione in Salute e Sicurezza: Tutte le Novità

È stato approvato il 17 aprile 2025 il nuovo Accordo Stato-Regioni che disciplina la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introducendo numerose novità destinate a cambiare il panorama della formazione obbligatoria per aziende, datori di lavoro, enti e professionisti.

Le principali novità dell’Accordo

  • Unificazione della disciplina: L’Accordo accorpa e aggiorna gli Accordi Stato-Regioni precedenti (2011, 2012 e 2016), creando un unico testo normativo per la formazione di lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro, RSPP, ASPP, coordinatori per la sicurezza, operatori in spazi confinati e addetti alle attrezzature.
  • Formazione obbligatoria per i Datori di Lavoro: Anche i datori che non ricoprono il ruolo di RSPP dovranno seguire un percorso formativo strutturato e aggiornato ogni 5 anni.
  • Obbligo di verifica finale di apprendimento per tutti i corsi, anche quelli che in precedenza non la prevedevano.
  • Verifica dell’efficacia della formazione attraverso strumenti pratici (questionari, osservazioni comportamentali, analisi infortunistica).
  • Ridefinizione delle modalità di erogazione: la videoconferenza sincrona viene equiparata alla formazione in presenza, mentre l’eLearning viene regolamentato con requisiti stringenti.
  • Responsabilità penali rafforzate: maggiore attenzione agli adempimenti formativi e alla qualificazione dei soggetti formatori e dei docenti, con nuove responsabilità a carico dei datori di lavoro.

Requisiti organizzativi più stringenti

L’Accordo impone requisiti dettagliati per:

  • Soggetti formatori (esperienza triennale e accreditamento).
  • Modalità di erogazione dei corsi (presenza, videoconferenza, eLearning).
  • Monitoraggio della frequenza, registrazione presenze e gestione delle verifiche.
  • Predisposizione obbligatoria di progetti formativi dettagliati, registri e attestati.

Regime transitorio

L’Accordo entrerà in vigore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È previsto un periodo transitorio di massimo 12 mesi durante il quale potranno ancora essere avviati corsi secondo la vecchia normativa, ma per i datori di lavoro il completamento della nuova formazione sarà obbligatorio entro 24 mesi.


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